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Regolamento A.D.G.I.

ASSOCIAZIONE DONNE GIURISTE ITALIA
Aderente alla Féderation Internationale des Femmes des Carrières Juridique

REGOLAMENTO A.D.G.I.

Titolo I
Norme generali
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento
Fermo lo Statuto dell’Associazione Donne Giuriste Italia, in forma abbreviata ADGI, il presente regolamento disciplina la struttura e il funzionamento interno dell’Associazione relativamente alla sua gestione ordinaria e straordinaria.

Articolo 2 – Adesione alla FIFCJ/IFWLC – Féderation Internationale des Femmes des Carrières Juridiques
L’ADGI aderisce all’Organizzazione non governativa “Fedération Internazionale des Femmes des Carrières Juridiques”, in sigla FIFCJ/ IFWLC, condividendone gli scopi e le azioni, per il tramite della Presidente Nazionale e della Consigliera a ciò delegata.

Articolo 3 – Logo dell’Associazione
Per la descrizione del logo ADGI ci si riporta all’articolo 1 dello Statuto.
Il logo e la denominazione dell’Associazione dovranno essere utilizzati in tutte le comunicazioni interne ed esterne e materiale pubblicitario riguardante l’Associazione stessa.
Sono autorizzati all’utilizzo del logo esclusivamente il Consiglio Direttivo Nazionale di Presidenza e i Consigli Direttivi di Sezione, con la specifica, per questi ultimi, dell’indicazione delle relativa Sezione di appartenenza.

Titolo II Delle socie

Articolo 4 – Requisiti e modalità di iscrizione
Ci si riporta all’art. 7 dello statuto.
Le aspiranti socie devono possedere, al momento dell’iscrizione e per tutto il periodo di adesione, tutti i requisiti di cui all’art. 7 dello Statuto. Esse devono
compilare l’apposito modulo di iscrizione, impegnandosi a versare la prevista quota annuale non appena ricevuta comunicazione dell’avvenuta ammissione. L’iscrizione si rinnova automaticamente salvo dimissioni.
Qualora nel territorio di residenza o domicilio non sia esistente una sezione territoriale dell’ADGI, la domanda potrà essere indirizzata alla Presidente della Sezione già istituita nella medesima regione o in quella prossima.

Articolo 5 – Quote associative
La quota associativa è requisito essenziale per la qualifica di socia e conferisce il diritto di voto. Hanno diritto di voto le sole socie che abbiano pagato la quota associativa dell’anno in corso.
Il pagamento della quota deve avvenire presso la tesoreria della sezione di appartenenza entro il 31 gennaio dell’anno in corso.
La Tesoriera delle singole sezioni dovrà versare alla Tesoreria Nazionale il contributo annuale pari al 20% di quanto percepito, entro il 31 marzo dell’anno in corso a titolo di rinnovo delle quote associative. Per le quote versate dalle nuove socie iscritte dopo il mese di marzo la Tesoriera di Sezione provvederà ad inviare alla Tesoreria Nazionale il contributo pari al 20% entro il 31 marzo dell’anno successivo.
Alle socie pensionate e alle praticanti, a quota di iscrizione e di rinnovo è ridotta del 40%.
Contestualmente all’invio delle quote, la Segretaria di Sezione provvederà ad inviare alla Segretaria Nazionale e alla Tesoreria nazionale, l’aggiornamento dell’elenco socie stesse completo di indirizzi mail, pec ed informativa privacy per il sito.

Articolo 6 – Perdita della qualità di socia e recesso
Ci si riporta all’art. 11 dello Statuto.
In tutti i casi di perdita della qualità di socia e anche per recesso, non saranno
rimborsare le somme versate all’ADGI a qualsiasi titolo.

Titolo III
Degli organi collegiali

Articolo 7 – Organi collegiali nazionali e sezionali
Gli organi collegiali nazionali e sezionali sono indicati negli artt. 15 e 16 dello Statuto.

Articolo 8 – Presidenza Nazionale
La rappresentanza legale dell’Associazione spetta alla Presidente Nazionale
che può delegare altra consigliera per singoli atti.
La Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell’Associazione; cura i rapporti con la FIFCJ; sceglie il luogo in cui si riunirà l’Assemblea Nazionale delle socie, anche se in località diversa dalla sede sociale, purché in Italia

Articolo 9 – Il Consiglio Direttivo Nazionale di Presidenza
Il Consiglio Direttivo Nazionale di Presidenza è così composto:
a) Presidente Nazionale
b) tre Vice Presidenti – una per il nord, una per il centro e una per il sud;
c) Consigliera per i Rapporti Internazionali;
d) Consigliera Segreteria;
e) Consigliera Tesoriera.
A norma degli articoli 15 e 16 dello Statuto, i membri del Consiglio Direttivo Nazionale di Presidenza restano in carica tre anni e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta; quindi trascorso un intervallo di tre anni potranno essere rielette.
Le attribuzioni del Consiglio Direttivo Nazionale di Presidenza, oltre quelle specificate nello statuto sono le seguenti:
a) l’istituzione di gruppi di lavoro per materie che richiedono specifica competenza ed esperienza, o per particolari progetti o finalità, stabilendo regole per il funzionamento.
d) l’individuazione di temi di dibattito all’interno delle sezioni ed a progetti di
attività conseguenti;
e) ratifica la partecipazione a Congressi Nazionali e Internazionali,
f) organizza il Congresso Nazionale dell’Associazione da tenersi nel triennio del mandato, ne sceglie i temi e ne designa le relatrici con il supporto della sezione ospitante;
g) organizza incontri, convegni, congressi e seminari e la partecipazione a manifestazioni di altri enti e/o associazioni, anche con relazioni scritte;
h) approva e riconosce la costituzione delle singole sezioni, convocando un’apposita adunanza del Consiglio Direttivo Nazionale di Presidenza e prende atto dello scioglimento delle Sezioni;
i) stabilisce l’importo del contributo minimo, il rimborso di spese sostenute nell’interesse dell’ADGI, l’attribuzione della qualifica di Socio con qualsiasi qualità ed in genere l’assunzione di delibere che non siano riservate dal presente regolamento ad altri organi dell’ADGI;
l) esercita una verifica delle attività delle Sezioni affinché la stessa sia conforme alle finalità dell’Associazione;
m) assicura la necessaria informativa ai Soci sulle attività dell’ADGI;

Articolo 10 – L’Assemblea Nazionale delle socie
All’Assemblea Nazionale delle socie sono attribuite le seguenti competenze
esclusive:
a) elegge il Consiglio Direttivo Nazionale di Presidenza, composto da sette membri;
b) elegge la Consigliera delegata in rappresentanza della ADGI presso la FIFJ;

c) ratifica le eventuali revisioni e modifiche dello Statuto e del Regolamento, effettuate su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale di Presidenza;
d) delibera a maggioranza assoluta sullo scioglimento dell’Associazione;
e) approva il conto preventivo e consuntivo e la relazione illustrativa della Tesoriera Nazionale.
f) delibera su tutte le altre materie di cui non sia competente il Consiglio Direttivo Nazionale di Presidenza.
In caso di impedimento della Consigliera Segretaria, le incombenze relative al verbale sono svolte da un membro del Consiglio Direttivo Nazionale di Presidenza designato dalla Presidente.

Titolo IV
Degli Organi Sezionali
Articolo 11 – L’Assemblea Sezionale delle socie
L’Assemblea Sezionale delle socie è costituita da tutte le Socie iscritte nella sezione territoriale.
In essa hanno diritto di voto solo le socie della Sezione in regola con il pagamento della quota dell’anno in corso.
Le norme sulla convocazione e la partecipazione alle Assemblee sezionali delle socie sono indicate all’art. 17 dello Statuto.
Per l’ordine del giorno, le modalità di avviso, la costituzione dell’assemblea e le modalità di votazione si applicano le norme previste per l’Assemblea Nazionale.

Articolo 12 – Competenze dell’Assemblea Sezionale delle socie
L’Assemblea Sezionale delle socie:
a) elegge i cinque membri del Direttivo di Sezione, tra cui la Presidente e quattro Consigliere.
b) provvede alla nomina di delegate regionali, provinciali, comunali e/o presso enti pubblici.
c) approva il conto preventivo e consuntivo della Tesoriera Sezionale.

Articolo 13 – Il Direttivo di Sezione
Il Direttivo di Sezione è composto da:
a) Presidente di sezione
b) due Vice Presidenti:
c) Consigliera Segretaria;
d) Consigliera Tesoreria.
Per durata e limiti di rieleggibilità di tutte le cariche sezionali si applicano, in quanto compatibili, le norme applicabili al Consiglio Direttivo Nazionale di Presidenza.
Il Direttivo di Sezione:
a) nomina al suo interno le due vice-presidenti, una consigliera segretaria ed una consigliera tesoriera.
b) delibera sull’esclusione della socia;

Articolo 14 – Presidenza Sezionale
La Presidente Sezionale:
a) cura i rapporti con la Presidenza Nazionale;
b) sceglie il luogo in cui si riunirà l’Assemblea sezionale delle socie, anche se in località diversa dalla sede sociale purché nell’ambito della sua territorialità.

Titolo V Cariche sociali

Articolo 15 – Poteri delle cariche associative
La Consigliera Tesoriera esercita le sue funzioni sotto la direzione del Consiglio Direttivo Nazionale di Presidenza.
Le medesime funzioni sono esercitate, nell’ambito delle sue funzioni, dalla Tesoriera sezionale.
Spetta alla Presidente od alla sua vicaria dare esecuzione alle delibere assunte
dall’Assemblea delle socie e dal Consiglio di Presidenza.
La Presidente ha facoltà di delegare i propri poteri ad una o più Consigliere ovvero ad altre Socie, per specifici atti o per determinare categorie di atti, anche per limitati periodi di tempo.
In caso di impedimento della Presidente, le sue funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione, saranno attribuite alla Vice-Presidente più anziana.
La Presidenza Nazionale e le Presidenti di sezioni sono tenute, nei due mesi che precedono la scadenza del triennio, a convocare l’Assemblea per le elezioni ed il rinnovo delle cariche.
In difetto l’assemblea potrà essere convocata in via straordinaria alla Vice- Presidente più anziana.
In caso di dimissioni o impedimento definitivo della Presidente Nazionale o delle Presidenti di Sezione, la vice presidente più anziana assumerà i poteri di cui ai precedenti commi fino alla scadenza naturale del mandato.
Le cariche sociali non prevedono alcun compenso.
Tuttavia, eccezionalmente e preventivamente il rimborso spese potrà essere determinato dopo le opportune verifiche di contabilità di bilancio, nell’entità e secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Presidenza Nazionale o sezionale, con apposita delibera, per determinare attività, unicamente in relazione alle spese sostenute documentate.

Articolo 16 – Cessazione delle cariche
In caso di cessazione dalla carica di uno o più membri, il Consiglio Direttivo Nazionale di Presidenza o il Direttivo di Sezione interessato, dovrà sostituirli
mediante cooptazione. In difetto sarà l’Assemblea delle socie a provvedervi alla prima riunione utile.
Qualora per qualsiasi causa il numero delle Consigliere divenga inferiore a tre, s’intenderà decaduto l’intero Consiglio Direttivo Nazionale di Presidenza o il Direttivo di Sezione interessato e le Consigliere rimaste dovranno, entro trenta giorni, convocare l’Assemblea delle socie per indire nuove elezioni.
In caso di inottemperanza al comma precedente, le socie che rappresentino il 25% delle iscritte – possono convocare l’assemblea per richiedere la convocazione dell’assemblee elettorale.
Le dimissioni dalle cariche nazionali e di sezione devono essere presentate a mezzo lettera raccomandata /PEC alla Presidente Nazionale o di Sezione e sono irrevocabili.
Le dimissioni della Presidente Nazionale e delle Presidenti di Sezione devono essere presentate ai rispettivi Consiglio Direttivo Nazionale di Presidenza o Direttivo di Sezione.

Articolo 17 – Elezione delle cariche sociali
Le elezioni delle cariche sociali nazionali o sezionali devono avvenire a scrutinio segreto, salvo che vi sia acclamazione.
Le candidature devono essere presentate presso le segreterie competenti almeno dieci giorni prima dell’apertura dell’Assemblea Nazionale in caso di elezione delle cariche nazionali o in caso di elezione di cariche sezionali.
Risulteranno elette le candidate che riporteranno il maggior numero di voti.
In caso di parità si procederà, contestualmente, ad una nuova votazione tra le candidate che hanno ottenuto lo stesso numero di voti.

Articolo 18 – Convocazione e delibere dell’Assemblea Nazionale delle
socie
Le norme sulla convocazione e la partecipazione alle Assemblee Nazionali delle socie sono indicate agli articoli 17, 18 e 19 dello Statuto.
Hanno diritto di intervento e di voto in Assemblea tutte coloro che risultino iscritte nell’elenco delle socie di sezione ed abbiano ottemperato al pagamento della quota.
L’elenco necessario alla convocazione del socie, dovrà essere comunicato dalla Segreteria Sezionale competente alla Segreteria Nazionale entro, e non oltre, i trenta giorni che precedono quello dell’adunanza.
L’Assemblea Nazionale delle socie è presieduta dalla Presidente o, in caso di
suo impedimento, dalla Vice-Presidente più anziana.
Alla Presidente dell’Assemblea, così individuata, spetta il compito di costatare
e regolare il diritto d’intervento e di voto.
Le votazioni possono farsi per appello nominale, a scrutinio segreto, per alzata di mano, per mail oppure mediante l’utilizzo dei nuovi mezzi informatici.

Delle riunioni dell’Assemblea delle socie si redige verbale a cura della Segreteria la quale potrà avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.
Il verbale è firmato da chi presiede l’adunanza e dalla Segretaria ed è conservato da quest’ultima. In caso di impedimento di quest’ultima, il Presidente designerà una socia in sostituzione.

Articoli 19 – Legittimità costituzione
La verifica della legittimazione all´intervento in assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell´assemblea, almeno un´ora prima dell´orario fissato per l´inizio dell´assemblea.
La presidente dell´assemblea verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se questo quorum è raggiunto, la presidente dichiara l´assemblea validamente costituita; altrimenti rinvia l´assemblea ad altra convocazione.
Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l´eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero delle socie presenti.
La socia che esce dal luogo dell´assemblea si considera comunque presente. Stesse regole sono valevoli anche per le assemblea che si svolgono da remoto, in forma telematica.

Articolo 20 – Assemblea per elezioni e commissione elettorale
Al fine di garantire l´ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, il Consiglio Direttivo Nazionale di Presidenza uscente incarica una commissione elettorale composta dalla presidente uscente, dalla segretaria e da due socie.
La commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme legali, statutarie e regolamentari concernenti l´elezione delle cariche sociali.
I membri della commissione elettorale, esclusa la presidente uscente e la segretaria, non possono essere tra le socie candidate né sostenere alcuna candidatura.

Articolo 21 – Presentazione delle candidature
Qualsiasi candidatura va presentata, mediante lettera raccomandata o PEC, presso la Segreteria dell´associazione, almeno dieci giorni prima dalla data fissata per l’assemblea elettorale.
La lettera di presentazione della candidatura deve contenere le seguenti dichiarazioni:
a) l´attestazione di non trovarsi in alcuna situazione d´ineleggibilità o

incompatibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dallo statuto per la qualità di socie;
b) l´accettazione preventiva dell´incarico, in caso di elezione.
Nella lettera di presentazione deve essere specificata la carica per cui propone la candidatura.

Articolo 22 – Modalità di votazione
L´elezione della Presidente e del Consiglio Direttivo Nazionale di Presidenza avviene mediante una o più schede elettorali. Tuttavia, se i candidati sono pari alle cariche da eleggere, la Presidente può proporre all´assemblea di votare per alzata di mano e per acclamazione.
E comunque il voto per acclamazione è sempre valido.
Le schede riportanti un numero di preferenze superiore a quello consentito sono nulle. Sono altresì nulle le schede con segni di riconoscimento, nel caso di votazione segreta.
Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l´individuazione univoca della volontà del votante.
Se l’assemblea è convocata on line, con strumenti da remoto, le modalità di voto possono avvenire mediante l’utilizzo di mezzi informatici.
Sono elette alle cariche sociali le candidate che hanno ottenuto più voti. La Presidente proclama il risultato della votazione.

Articolo 23 – Scrutinio
Lo scrutinio è effettuato dalla segretaria dell´assemblea e dalle due socie componenti la commissione elettorale.
La presidente sovrintende allo scrutinio.
In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.
In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell´urna e poi si scrutinano le singole schede.

Articolo 24 – Riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale di Presidenza Il Consiglio Direttivo di Presidenza Nazionale si riunisce tutte le volte che la Presidente o concordemente tutte le Vice Presidenti lo ritengono necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri.
Esso è convocato dalla Presidente, o in caso di suo impedimento dalla vicepresidente presidente più anziana, mediante comunicazione scritta da inviarsi alle Consigliere anche via posta elettronica, almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per la riunione; in tale caso, per la validità della riunione occorre la presenza della maggioranza delle Consigliere in carica.
In mancanza della comunicazione prevista dal comma precedente, si considera validamente costituita la riunione di Consiglio di Presidenza qualora intervengano tutti i suoi membri.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo Nazionale di Presidenza sono prese con il voto favorevole della maggioranza delle presenti.
Il Consiglio Direttivo Nazionale di Presidenza è presieduto dalla Presidente o, in caso di suo impedimento, dalla Vicepresidente più anziana.
Delle riunioni del Consiglio di Presidenza si redige verbale a cura della Consigliera Segretaria o della sua vice o facente funzioni; il verbale è firmato da chi presiede e dalla Consigliera Segretaria ed è conservato dalla Consigliera Segretaria.
In caso di impedimento della Consigliera Segreteria, le incombenze relative al verbale sono svolte da altra Consigliera designata da chi presiede.
E’ ammessa la partecipazione di una o più Consigliera a mezzo di “conference call” telefonica.

Articolo 25 – Esercizio finanziario e bilancio
L’esercizio finanziario dell’ADGI, sia in sede nazionale che sezionale, inizia il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio, viene predisposto sia dalla Consigliera Tesoriera Nazionale che dalla Consigliera Tesoriera sezionale, il bilancio consuntivo e preventivo – da sottoporre alla Assemblea Nazionale e, per quanto riguarda il bilancio delle Sezioni, all’assemblea sezionale – entro il 31 marzo dell’anno seguente, unitamente ad una relazione illustrativa, per l’approvazione.
Il bilancio e la relazione illustrativa saranno trasmessi alle socie nel termine dei cinque giorni che precedono l’assemblea.
Qualora il bilancio consuntivo non chiuda in pareggio, la differenza positiva o negativa dovrà essere riportata a nuovo, ovvero destinata o coperta, a seconda dei casi, secondo quanto verrà deliberato dall’Assemblea.
E’ vietato comunque distribuire utili alle Socie, in modo diretto o indiretto.
In caso di scioglimento delle sedi sezionali, eventuali fondi residui saranno devoluti al Consiglio Direttivo Nazionale di Presidenza.

Titolo V Norme finali

Articolo 26 – Clausola deconflittuale
Per qualsiasi questione dovesse sorgere in merito al presente regolamento ed allo statuto, in via preliminare e senza pregiudizio per il diritto all’azione giudiziaria e per il diritto al contraddittorio, le Socie interessate si impegnano
Presidenti sezionali. Il Consiglio Direttivo Nazionale di Presidenza Nazionale, in composizione allargata, audirà la diretta interessata in contraddittorio.

Articolo 27 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’ADGI è deliberato, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale di Presidenza, dall’Assemblea Nazionale delle socie che provvederà, a maggioranza qualificata, alla nomina di un liquidatore, individuandolo preferibilmente tra le Socie effettive, determinandone i poteri.
In caso di scioglimento dell’ADGI, eventuali fondi residui, ai sensi dell’art. 21 dello Statuto, saranno devoluti ad Associazioni o Enti con finalità analoghe, con la stessa delibera assembleare di scioglimento.

Articolo 28 – Modificazione dello Statuto e del Regolamento
Per ogni modificazione dello Statuto è prevista la convocazione di una Assemblea Nazionale per la cui validità dovranno prendere parte la maggioranza delle socie e i voti verranno espressi a maggioranza dei partecipanti, computando anche le deleghe.
Per ogni modificazione del Regolamento è prevista la convocazione di una Assemblea Nazionale per la cui validità sarà necessaria la maggioranza dei voti dei presenti, computando anche le deleghe.
In deroga ai precedenti commi, il Consiglio di Direttivo Nazionale Presidenza è autorizzato ad introdurre nello Statuto e nel Regolamento tutte le modifiche e le integrazioni richieste da nuove disposizioni legislative.